Dimissioni per fatti concludenti
Dal 12 gennaio 2025, entra in vigore una nuova disposizione che semplifica la risoluzione del rapporto di lavoro in caso di assenza ingiustificata prolungata. L’articolo 19 della legge n. 203/2024 introduce il concetto di “dimissioni per fatti concludenti”, modificando le regole per lavoratori e datori di lavoro.
Cosa cambia?
- Se un lavoratore è assente senza giustificazione oltre il termine previsto dal CCNL (o, in mancanza di indicazioni, oltre 15 giorni), il datore di lavoro può considerare il rapporto risolto e comunicarlo all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
- L’INL ha 30 giorni di tempo per verificare la veridicità della comunicazione e valutare eventuali contestazioni da parte del lavoratore.
- Se il lavoratore non contesta la decisione o non fornisce prove valide, la risoluzione diventa definitiva.
Quali sono le tutele per il lavoratore?
- Se il dipendente dimostra che l’assenza è dovuta a cause di forza maggiore (es. malattia, emergenze) o a un comportamento scorretto del datore di lavoro, la risoluzione non è valida.
- Se l’INL accerta che la comunicazione del datore non è fondata, il rapporto deve essere ripristinato.
Effetti su Naspi e contributi
- Il lavoratore non ha diritto alla Naspi, perché la cessazione non è considerata involontaria.
- Il datore di lavoro non è tenuto a versare il contributo per la cessazione dei rapporti a tempo indeterminato previsto dalla legge n. 92/2012.
Questa novità semplifica la gestione delle assenze ingiustificate per le aziende, ma introduce un ruolo chiave per l’INL nel garantire che la procedura venga applicata correttamente e tutelare i diritti dei lavoratori.